Ritiro patente per guida con cellulare: quando scatta la sanzione
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Direttore: Alessandro Plateroti

Ritiro patente per guida con cellulare: quando scatta la sanzione

Ritiro Patente Per Guida Con Cellulare

Il ritiro patente per guida con cellulare scatta alla seconda infrazione commessa nel biennio e viene abbinata alla decurtazione dei punti patente e ad una sanzione pecuniaria.

L’utilizzo dei telefoni cellulari alla guida è una (cattiva) abitudine piuttosto diffusa presso gli automobilisti italiani. Stare al volante e, contemporaneamente, utilizzare il proprio telefonino per effettuare chiamate o altro può essere molto pericoloso: oltre ad essere fonte di distrazione, i dispositivi di telefonia cellulare hanno un fortissimo impatto sulla capacità di reazione del conducente (uno studio della Associated Press risalente al 2005 – citato da rivistagiuridica.aci.it sostiene che chi fa uso del cellulare mentre si trova alla guida si muove e reagisce in maniera più lenta). Ciò ovviamente aumenta in maniera esponenziale il rischio di incidenti; in aggiunta, il solo utilizzo di apparecchi cellulari espone il conducente a determinate sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dal Codice della Strada.

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Ritiro patente per guida con cellulare: la normativa

A proposito dell’uso del cellulare alla guida, il riferimento normativo è l’articolo 173 del Codice della Strada (“Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida”). Nello specifico, al comma 2 si legge: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore“; di contro, è “consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani)“.

Fanno eccezione – per ovvi motivi – le Forze armate e di polizia, oltre ad una serie di corpi quali la Guardia di Finanza, la Polizia penitenziaria, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, i Corpi Forestali e la Protezione civile così come “i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi“.

Nello stesso articolo, al comma 3-bis, vengono indicate le sanzioni previste per chi viola le disposizioni del comma 2. Chi viene fermato alla guida mentre fa uso del cellulare viene punito con una multa, la cui entità va da 160 a 646 euro (la sanzione viene scontata del 30% se l’ammontare viene pagato entro cinque giorni dalla notifica dell’infrazione). La sanzione amministrativa accessoria prevede il ritiro della patente e la relativa sospensione per un periodo di tempo che va da uno a tre mesi se lo stesso soggetto compie la stessa infrazione per due volte nell’arco di un biennio; in tal caso, la sanzione pecuniaria raggiunge i 1.294 euro. In aggiunta, per tale infrazione è prevista la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.

Sospensione patente per guida con cellulare: le possibili riforme

Come detto, la patente viene sospesa solo alla seconda infrazione commessa nel giro di due anni. A dicembre 2017 il Governo aveva inserito nella Legge di Bilancio 2018 un emendamento all’articolo 173 del Codice della Strada con l’intento di inasprire le pene previste per la violazione della normativa guida con cellulare; nello specifico, la modifica avrebbe disposto il ritiro della patente e la sospensione immediata per un periodo massimo di sei mesi. La proposta, dopo essere stata approvata dalla Commissione Trasporti, non ha superato il vaglio della Commissione Bilancio. Il testo redatto da Michele Meta (PD) prevedeva un aggiornamento dell’elenco dei dispositivi vietati alla guida (integrando i soli “apparecchi radiotelefonici” con smartphone, notebook, tablet, computer portatili ed altro) oltre al già citato inasprimento delle sanzioni.

Una nuova, possibile, stretta delle sanzioni per guida con cellulare è stato paventato anche dal neo ministro dei trasporti Danilo Toninelli; ad agosto 2018, il titolare del Dicastero ha prospettato un intervento sulla normativa vigente al fine di attuare pene più severe che possano includere anche la sospensione immediata della patente.

Ritiro Patente Per Guida Con Cellulare
Fonte immagine: https://pixabay.com/it/persone-uomo-guy-cruscotto-volante-2558679/

Problemi di interpretazione e casi di giurisprudenza

La normativa in vigore non si presta a particolari interpretazioni; il Ministero dell’Interno, con una circolare del 2001, ha fatto chiarezza sul passaggio relativo all’eccezione ammessa per i conducenti di mezzi pubblici. Il Dicastero ha ammesso la possibilità, per chi guida autobus di linea urbana per il trasporto delle persone, di far uso di apparecchi telefonici cellulari così come i possessori di patente B speciale, seppur in presenza di “adeguata motivazione correlata al caso“.

Il nodo principale da sciogliere in merito ai casi di guida con cellulare è costituito dal valore giuridico da attribuire alla contestazione effettuata da un pubblico ufficiale. In parole povere, spesso si può mettere in dubbio l’effettiva attendibilità del verbale di infrazione  – in cui un agente dichiara di aver visto il trasgressore utilizzare il cellulare alla guida – e la legittimità di una contestazione ‘differita’. L’assunto alla base di tali problemi di applicazione è molto semplice: in assenza di prove inconfutabili, la sola contestazione da parte del pubblico ufficiale – basata su una percezione personale relativa ad un corpo in movimento – potrebbe essere contestata come prova non efficace. La giurisprudenza, in merito, è piuttosto varia.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza n.3522 emessa dalla Corte di Cassazione nel 1999, la “efficacia di piena prova” della contestazione relativa ad un fatto che presenta “modalità di accertamento repentino” (che possa cioè “dar luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”) non sussiste.

Una sentenza del Giudice di Pace di Acerra, pronunciata nel 2007, ha stabilito che la contestazione ‘differita’ non è legittima poiché impedisce “un controllo obbiettivo e rigoroso, affidandosi ad una mera ‘percezione sensoriale’ di pochi centesimi di secondo; con la conseguenza che la predetta omissione è inidonea ad incidere sull’efficacia probatoria dell’atto di accertamento“.

Di contro, la sentenza n. 22224 del 20 ottobre 2009 della Sezione II Civile della Corte di Cassazione ha in sostanza stabilito che il verbale di accertamento rappresenta una prova valida utilizzabile (se non ve ne sono altre di segno chiaramente contrario) che il giudice può valutare nella misura consentitagli dalla legge. Un’altra sentenza della Cassazione, risalente al 2010, ammette la possibilità di contestare l’infrazione ‘in differita’ (cioè senza fermare la vettura) ma in tal caso viene a cadere la decurtazione dei punti patente se non è stato possibile identificare il conducente.

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In generale, è possibile contestare il verbale del pubblico ufficiale tramite un procedimento specifico denominato ‘querela di falso‘ poiché, come stabilito dal Codice Civile (art. 2700), la contestazione di un agente di polizia, in quanto atto pubblico, costituisce una piena prova fin quando non vi è una querela di falso.

Fonte immagine: https://www.flickr.com/photos/ipodmania/4178499787

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ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2018 13:35

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